ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI
IL SINDACO
VISTO l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei Giudici di Assise, sostituito dall’alt. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;
VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’Assise;
RENDE NOTO
1 – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISE o di CORTE D’ASSISE D’APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi comunali.
2-1 Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
3 – Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare: