AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI

IL SINDACO

VISTO l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei Giudici di Assise, sostituito dall’alt. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’Assise;

RENDE NOTO

1 – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISE o di CORTE D’ASSISE D’APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi comunali.

2-1 Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana;
  2. età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
  3. licenza di scuola media inferiore per i Giudici di Corte d’Assise;
  4. licenza di scuola media superiore per i Giudici di Corte d’Assise di Appello.

3 – Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:

  1. i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  3. i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

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