Apertura dell’attività nei giorni domenicali e festivi di:
Edicole e Tabacchi dalle ore 07,00 alle ore 13,30.
Pasticcerie- Rosticcerie e similari dalle ore 08,00 alle ore 14,00.
Panifici dalle ore 06,30 alle ore 14,00.
Per la vendita da asporto il prodotto acquistato non deve essere consumato all’interno o nello spazio antistante l’attività.
In ogni caso non sono consentiti assembramenti davanti gli stessi esercizi commerciali e/o artigianali.
Ristoranti – Bar — Trattorie — Pizzerie – Pub dalle ore 06,00 alle ore 24,00 con apertura domenicale;
Pasticcerie – Rosticcerie e similari dalle ore 08,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,30 con apertura domenicale dalle ore 08,00 alle ore 13,30 per il servizio di consegna a domicilio;
Supermercati dalle ore 08,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,30;
Panifici dalle ore 06,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,30 con apertura domenicale dalle ore 07,00 alle ore 13,30 per il servizio di consegna a domicilio;
Commercio materiale edile ed idrosanitario dalle ore 07,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
Autolavaggi –Officine meccaniche – Fabbri ferrai – Falegnamerie – etc. dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
Edicole – Fiorai dalle ore 08,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,30 con apertura domenicale dalle ore 08,00 alle ore 13,00.
Tutte le altre attività commerciali non menzionate nella presente Ordinanza Sindacale osserveranno il seguente orario: dalle ore 08,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,30.
Per la vendita da asporto il prodotto acquistato non deve essere consumato all’interno o nello spazio antistante l’attività.
In ogni caso non sono consentiti assembramenti davanti gli stessi esercizi commerciali e/o artigianali.
Si fa obbligo di usare i DPI (Mascherine, guanti, etc.), di usare all’ingresso erogatore con gel disinfettante e guanti monouso e fare accedere i clienti all’interno uno per volta.
Il personale addetto alla consegna domiciliare deve essere dotato dei DPI (Mascherine, guanti, etc.) e mantenersi a debita distanza con il cliente.
Si obbliga a tutti i commercianti e artigiani a cui la presente è diretta ad attenersi scrupolosamente, oltre all’obbligo dei DPI suddetti, a tutte le altre disposizioni di comportamento per settore elencate nell’Allegato 1’ dell’ordinanza contingibile ed urgente n.21 del 17 maggio 2020 emanata dal Presidente della Regione Sicilia.
I trasgressori alla presente Ordinanza Sindacale saranno puniti a norma di legge.
F.to IL SINDACO
MARTORANA FRANCESCO